Art. 4

LEGGE 7 novembre 1977, n. 882

In vigore dal 7 dic 1977
Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo precedente, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti Istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.
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