Patto internazionaleParte QUARTA

Art. 35

In vigore dal 22 dic 1977
I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale, avuto riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato.
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