Patto internazionale›Parte QUARTA
Art. 35
35 / 67In vigore dal 22 dic 1977
I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale, avuto riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato.
Storico versioni
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