Art. 3
In vigore dal 22 dic 1977
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45 milioni annui, si farà fronte, nell'anno finanziario 1977, con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 ottobre 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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