Art. 2

In vigore dal 22 dic 1977
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;879#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla classificazione internazionale dei brevetti, adottato a Strasburgo il 24 marzo 1971. — Testo vigente | Portale Normativo