Allegato 3
Art. V
Scambio di informazioni e documenti.
In vigore dal 15 nov 1977
ARTICOLO V.
(Scambio di informazioni e documenti).
1. Con riserva dei provvedimenti che potrebbero essere necessari per salvaguardare il carattere confidenziale di taluni documenti, le Nazioni Unite e l'Unione procederanno allo scambio completo e quanto più possibile rapido di informazioni e di documenti, per soddisfare ai bisogni di ciascuna di esse.
2. Senza pregiudizio del carattere generale delle disposizioni del numero precedente:
a) l'Unione presenterà alle Nazioni Unite un rapporto annuale sulla sua attività;
b) l'Unione darà corso, quanto più possibile, a ogni domanda di rapporti speciali, di studi o d'informazioni che le Nazioni Unite potessero rivolgerle;
c) il Segretario generale delle Nazioni Unite procederà a scambi di vedute con l'autorità competente dell'Unione, a domanda di questa, per fornire all'Unione quelle informazioni che presentassero per essa un interesse particolare.
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