Allegato 3
Art. IV
Raccomandazioni delle Nazioni Unite.
In vigore dal 15 nov 1977
ARTICOLO IV.
(Raccomandazioni delle Nazioni Unite).
1. L'Unione, tenendo conto del fatto che le Nazioni Unite hanno l'obbligo di favorire l'attuazione degli obiettivi indicati nell' della Carta, e di aiutare il Consiglio economico e sociale a esercitare le funzioni e il potere che gli conferisce l' della Carta, di fare o provocare studi e rapporti su questioni internazionali nei campi economici, sociali, della cultura intellettuale e dell'educazione, della sanità pubblica e in altri campi affini, nonché di rivolgere raccomandazioni su tutte le questioni anzidette alle istituzioni speciali interessate, tenendo conto, inoltre, del fatto che gli della Carta dispongono che l'Organizzazione delle Nazioni Unite deve fare raccomandazioni per coordinare le attività di dette istituzioni specializzate e i principi generali ai quali esse si ispirano, ritiene utile di prendere i provvedimenti necessari per sottoporre il più presto possibile all'esame del suo organo competente, ad ogni buon fine, tutte le raccomandazioni ufficiali che l'Organizzazione delle Nazioni Unite potrà rivolgerle.
2. L'Unione conviene di consultarsi con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, a domanda di questa, circa le raccomandazioni suddette, e di far conoscere tempestivamente all'Organizzazione delle Nazioni Unite i provvedimenti che avranno preso l'Unione e i suoi Membri per dar seguito a tali raccomandazioni o i risultati dei provvedimenti stessi.
3. L'Unione coopererà all'adozione di ogni altro provvedimento che possa essere necessario per garantire il coordinamento pienamente efficace delle attività delle istituzioni specializzate e di quelle delle Nazioni Unite. In particolare, essa ritiene opportuno collaborare con ogni organo o con tutti gli organi che il Consiglio economico e sociale potrà istituire per facilitare tale coordinamento e fornire tutte le informazioni che potrebbero essere necessarie per raggiungere questi scopi.
Storico versioni
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