Art. 26

LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

In vigore dal 1 dic 1996
È costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale per la mobilità della manodopera avente lo scopo di dare attuazione alla mobilità territoriale dei lavoratori nell'ambito interregionale. Tale commissione è composta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un Sottosegretario da lui delegato, che la presiede, dal direttore generale del collocamento della manodopera, dal direttore generale dell'orientamento e formazione professionale dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale e dal direttore generale dei rapporti di lavoro o da loro rappresentanti, nonchè da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui alla lettera b) del settimo comma del precedente . Sono chiamati, di volta in volta, a far parte della commissione rappresentanti delle regioni e delle province autonomie di Trento e Bolzano quando siano interessate alla compensazione della mano d'opera nell'ambito interregionale. La commissione centrale per la mobilità della manodopera invia al Parlamento una relazione annuale sulla attività propria e delle commissioni regionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675#art-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo