Art. 21
LEGGE 12 agosto 1977, n. 675
In vigore dal 21 mag 1988
Salvo quanto stabilito dal quinto comma del precedente resta ferma, in quanto compatibile, la disciplina degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464 e 20 maggio 1975; n. 164.
Il trattamento previsto dalle disposizioni di cui al comma precedente è assicurato anche nei casi di cui alla lettera c) del quinto comma del precedente . In tali casi il relativo decreto produce tutti gli effetti di cui al successivo ed è emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria operanti nella provincia e la regione interessata.
Il periodo di godimento del trattamento di Cassa integrazione è considerato, ai fini della formazione delle graduatorie del collocamento, equivalente all'anzianità di iscrizione nelle liste.
La dichiarazione di crisi aziendale di cui al precedente , quinto comma, lettera b) può, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere riferita anche a situazioni pregresse comunque successive al 1 luglio 1976.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MARZO 1988, N.86, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 1988, N.160
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MARZO 1988, N.86, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 1988, N.160
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