Art. 6
LEGGE 8 agosto 1977, n. 583
In vigore dal 10 set 1977
(Applicazione di una maggiorazione percentuale sulla parcella professionale)
A decorrere dal 1 gennaio 1984 l'iscritto alla Cassa potrà applicare, sull'ammontare di ogni parcella emessa, una maggiorazione percentuale, a titolo di parziale rimborso degli oneri previdenziali la cui misura verrà fissata e successivamente variata con le modalità di cui all'.
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