Art. 6

LEGGE 8 agosto 1977, n. 583

In vigore dal 10 set 1977
(Applicazione di una maggiorazione percentuale sulla parcella professionale) A decorrere dal 1 gennaio 1984 l'iscritto alla Cassa potrà applicare, sull'ammontare di ogni parcella emessa, una maggiorazione percentuale, a titolo di parziale rimborso degli oneri previdenziali la cui misura verrà fissata e successivamente variata con le modalità di cui all'.
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