Art. 3

LEGGE 8 agosto 1977, n. 583

In vigore dal 10 set 1977
(Perequazione automatica delle pensioni) A decorrere dal 1 gennaio 1980 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri sono aumentati secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Tale disciplina ha effetto purchè il trattamento pensionistico sia in atto da almeno dodici mesi.
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