Art. 2
In vigore dal 4 dic 1977
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione e allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 18 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO PANDOLFI - RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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