Art. 1

In vigore dal 4 dic 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmata a Roma il 9 maggio 1973, e il relativo scambio di note effettuato a Kinshasa il 20 giugno - 1 novembre 1975.
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