Art. 1
In vigore dal 4 dic 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmata a Roma il 9 maggio 1973, e il relativo scambio di note effettuato a Kinshasa il 20 giugno - 1 novembre 1975.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;832#art-1