Art. 2

In vigore dal 14 set 1977
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 giugno 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - RUFFINI Visto, il Guardasigilli BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;627#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'URSS per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione marittima, firmato a Mosca il 20 novembre 1975. — Testo vigente | Portale Normativo