Art. 1

In vigore dal 14 set 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione marittima, firmato a Mosca il 20 novembre 1975.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;627#art-1

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