Art. 2

In vigore dal 29 lug 1977
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale dello scambio di note stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 maggio 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1977-05-04;399#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note, con allegato, concernente la modifica dell'articolo 29 della convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna del 1 giugno 1954, effettuato a Roma il 29 dicembre 1970. — Testo vigente | Portale Normativo