Art. 1
In vigore dal 29 lug 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note, con allegato, concernente la modifica dell'articolo 29 della convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna del 1 giugno 1954, effettuato a Roma il 29 dicembre 1970.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-05-04;399#art-1