Art. 1

In vigore dal 29 lug 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note, con allegato, concernente la modifica dell'articolo 29 della convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna del 1 giugno 1954, effettuato a Roma il 29 dicembre 1970.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-04;399#art-1

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