Art. 2

In vigore dal 15 lug 1977
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello scambio di note stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È atto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 maggio 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;347#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e il Canada per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione aerea, effettuato a Ottawa il 29 ottobre 1974. — Testo vigente | Portale Normativo