Art. 1
In vigore dal 15 lug 1977
La Camera di deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
È approvato lo scambio di note tra l'Italia e il Canada per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione aerea, effettuato a Ottawa il 29 ottobre 1974.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-02;347#art-1