Art. 6
LEGGE 14 aprile 1977, n. 112
In vigore dal 25 nov 2001
La tredicesima mensilità spettante ai dipendenti statali ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni e integrazioni, è corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese di dicembre, con inizio dei pagamenti dal giorno 19 di detto mese. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Sono abrogati il decreto-legge 23 novembre 1973, numero 740, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 874, e le altre norme incompatibili con quelle del presente articolo.
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