Art. 3
LEGGE 14 aprile 1977, n. 112
In vigore dal 13 lug 1980
Con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui all', agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, con esclusione del personale militare di leva, è corrisposta, a partire dal 1° gennaio 1976, una somma di L. 10.000 mensili, elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977.
L'importo della tredicesima mensilità relativa agli anni 1976 e 1977 per le categorie di personale di cui al precedente comma, è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente , di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.
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