Art. 5

In vigore dal 7 giu 1977
Il primo periodo del primo comma dell' della legge 16 luglio 1974, n. 407, è sostituito dal seguente: "La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi indicati nella presente legge, per il periodo 1972-80, è valutata in L. 6.064.500.000". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - PANDOLFI - STAMMATI - LATTANZIO - RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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