Art. 5
In vigore dal 7 giu 1977
Il primo periodo del primo comma dell' della legge 16 luglio 1974, n. 407, è sostituito dal seguente:
"La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi indicati nella presente legge, per il periodo 1972-80, è valutata in L.
6.064.500.000".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 aprile 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI -
BONIFACIO - PANDOLFI -
STAMMATI - LATTANZIO -
RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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