Trattato›Capo V
Art. 30
In vigore dal 15 mag 1977
.
Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del mese
successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.
Se il presente Trattato entra in vigore durante la procedura di
bilancio, il Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea e della Commissione, adotta le misure necessarie per facilitare l'applicazione del presente Trattato alla procedura di bilancio ancora da espletare.
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