TrattatoCapo V

Art. 29

In vigore dal 15 mag 1977
. Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;148#art-t-29

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