Art. 3

LEGGE 23 marzo 1977, n. 97

In vigore dal 20 ott 1977
I versamenti previsti nella presente legge sono effettuati a norma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e a norma dell', n. 3, dello stesso decreto, per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti effettuati .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-03-23;97#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo