Art. 1

LEGGE 23 marzo 1977, n. 97

In vigore dal 27 lug 1978 al 31 dic 2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente è stata omessa la dichiarazione, l'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare il versamento nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione iniziato dopo il 30 giugno 1976. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che per effetto di disposizioni legislative approvano il bilancio oltre i termini previsti dall'art. 2364 del codice civile, debbono effettuare il versamento d'acconto entro due mesi dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente semprechè ciò non comporti una abbreviazione del termine di versamento di cui al primo comma . A decorrere dall'anno 1978 l'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore a lire centomila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche . I coniugi che ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 75 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed è esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a lire centomila . Per il periodo d'imposta in corso, i coniugi che hanno effettuato separatamente il versamento d'acconto debbono presentare dichiarazioni separate; ove presentino una dichiarazione congiunta, l'imposta è liquidata separatamente nei confronti di ciascuno di essi al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto rispettivamente spettanti, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento.
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In sintesi

I contribuenti soggetti a IRPEF o IRPEG devono versare ogni anno un acconto pari al 75 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute. Il versamento va effettuato di regola nel mese di novembre o nell'undicesimo mese per le persone giuridiche con esercizio non coincidente con l'anno solare. Sono previste specifiche soglie minime di esenzione dal versamento a partire dal 1978. I coniugi con dichiarazione congiunta possono versare l'acconto separatamente e gli eredi sono esonerati dal pagamento se la successione si è aperta durante il periodo d'imposta.

Perché esiste questa norma

La norma introduce e disciplina l'obbligo di versare un acconto sulle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso, parametrato sull'imposta dovuta per il periodo precedente.

A chi si applica

Si applica a tutti i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).

Esempio pratico

Un contribuente che ha chiuso la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente con un'imposta netta dovuta di un milione di lire deve versare a novembre un acconto di 750.000 lire per l'anno in corso. Se invece la sua imposta netta dell'anno precedente era pari a 80.000 lire, a partire dal 1978 non è tenuto a versare alcun acconto.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di calcolare e versare nel mese di novembre (o nell'undicesimo mese dell'esercizio) l'acconto del 75 per cento dell'imposta netta dell'anno precedente. In caso di versamento separato da parte dei coniugi che avevano presentato dichiarazione congiunta, sussiste l'obbligo di presentare dichiarazioni separate per il periodo in corso.

Domande frequenti

Quando deve essere versato l'acconto delle imposte?Di regola il versamento deve avvenire nel mese di novembre di ciascun anno. Per i soggetti all'imposta sulle persone giuridiche con esercizio non coincidente con l'anno solare, il versamento si effettua nell'undicesimo mese dell'esercizio.
Come si calcola l'acconto se l'anno precedente non è stata presentata la dichiarazione?In caso di omessa dichiarazione per il periodo precedente, l'acconto è comunque commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute.
Gli eredi devono pagare l'acconto per la persona deceduta?No, se la successione si è aperta durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto, gli eredi non sono tenuti a effettuare il versamento.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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