Allegato - Protocollo

Art. 6

In vigore dal 5 apr 1977
I diritti reali sui beni immobili situati nella Zona saranno retti dalla legislazione dello Stato sul territorio del quale sono situati gli immobili stessi. I diritti sui beni mobili sono sottoposti alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa da cui dipende lo stabilimento.
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