Allegato - Protocollo
Art. 3
In vigore dal 5 apr 1977
Le merci per le quali non è ammesso l'ingresso nella Zona così come le attività di trasformazione delle quali non è permesso l'esercizio nella Zona stessa, saranno indicate dalla Commissione mista italo-jugoslava menzionata all' del presente Protocollo.
Il Comitato misto citato all' potrà tuttavia autorizzare deroghe a questa disposizione dopo aver ottenuto il parere favorevole delle autorità competenti dei due Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-03-14;73#art-ap-3