Art. 1
In vigore dal 2 mar 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 865, recante proroga del termine di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Data a Roma, addì 23 febbraio 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-02-23;41#art-1