Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 mar 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 865, recante proroga del termine di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. Data a Roma, addì 23 febbraio 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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