Art. 22

LEGGE 28 gennaio 1977, n. 10

In vigore dal 30 gen 1977
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 gennaio 1977 LEONE ANDREOTTI - GULLOTTI - COSSIGA - BONIFACIO - MORLINO - PANDOLFI - STAMMATI - MARCORA - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo