Art. 19

LEGGE 28 gennaio 1977, n. 10

In vigore dal 7 feb 1980
Le disposizioni di cui al precedente , in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennità predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'insediamento delle commissioni di cui all', le competenze attribuite a queste sono svolte dall'ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione.
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