Art. 5
In vigore dal 16 nov 1976
Le misure previste dagli , primo comma, 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, devono applicarsi con preferenza a favore di conduttori di aziende agricole che siano coltivatori diretti, singoli ed associati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 ottobre 1976
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI - MORLINO - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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