Art. 4
In vigore dal 16 nov 1976
Il terzo comma dell' della legge 25 maggio 1970, n. 364, è sostituito con il seguente:
"Le agevolazioni previste dal presente articolo verranno concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati alla entità dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ogni varietà di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, con apposita circolare, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-10-22;750#art-4