Art. 4

In vigore dal 10 ott 1976
Le disposizioni degli della legge 30 aprile 1976, n. 159, come risulta modificata dall'articolo precedente, si applicano anche in relazione alle dichiarazioni fatte e ai versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge. È tuttavia escluso, relativamente ai titoli depositati entro il 20 settembre 1976, l'obbligo di vendita di cui all', lettera b) della legge 30 aprile 1976, n. 159. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 ottobre 1976 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - STAMMATI - PANDOLFI - OSSOLA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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