Art. 2

In vigore dal 10 ott 1976
Nell' del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, dopo il terzo, è inserito il seguente comma: "Il residente che, costituendo enti o persone giuridiche estere, ovvero partecipando a enti o persone giuridiche estere, anche non riconosciute dalla legge italiana, fa apparire beni siti o attività svolte in Italia come appartenenti a non residenti, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 5 milioni". Dopo l'ultimo comma dell' del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, viene inserito il seguente: "Agli effetti dell', n. 4), del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, per "residenza all'estero" si intende il periodo in cui le persone fisiche di nazionalità italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilità ed attività ivi costituite, durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo".
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