Art. 2

In vigore dal 16 mag 1976
Il Governo è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di testi unici, nei quali dovranno essere riunite e coordinate, con le disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, modificate dalla presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. - Data a Roma, addì 14 maggio 1976 LEONE MORO - COSSIGA - BONIFACIO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1976-05-14;240#art-2

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Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonche' norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976. — Testo vigente | Portale Normativo