Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 16 mag 1976
Il Governo è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di testi unici, nei quali dovranno essere riunite e coordinate, con le disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, modificate dalla presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. - Data a Roma, addì 14 maggio 1976 LEONE MORO - COSSIGA - BONIFACIO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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