Art. 2
In vigore dal 27 giu 1976
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all' della convenzione stessa.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 maggio 1976
LEONE
MORO - RUMOR - COSSIGA - BONIFACIO
- FORLANI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;401#art-rd-2