Convenzione
Art. 22
In vigore dal 27 giu 1976
La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.
Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciarla e tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della sua notifica dall'altra Parte.
FATTO a Parigi il 10 settembre 1974 in doppio esemplare, nelle lingue francese e italiana, i due testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana
F. MALFATTI DI MONTETRETTO
Per la Repubblica Francese
G. DE CHAMBRUN
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;401#art-c-22