Art. 3

Abrogato
In vigore dal 24 mar 2000
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 2000, N. 48 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 maggio 1976 LEONE MORO - STAMMATI - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

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urn:nir:stato:legge:1976-05-02;160#art-3

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