Art. 3
Abrogato3 / 3In vigore dal 24 mar 2000
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 2000, N. 48
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 maggio 1976
LEONE
MORO - STAMMATI - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-05-02;160#art-3