Art. 4
In vigore dal 19 set 1975
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1975, in L. 1.142.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 luglio 1975
LEONE
MORO - RUMOR - COLOMBO - ANDREOTTI - VISENTINI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE
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