Art. 3

In vigore dal 19 set 1975
L'eventuale onere risultante dalla differenza tra il tasso di interesse vigente al momento della concessione dei mutui, di cui all' dell'accordo, e il tasso del 6 per cento indicato nell'articolo medesimo, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;433#art-3

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