Art. 86
In vigore dal 24 ago 1975
Personale per gli uffici di sorveglianza
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il contingente dai magistrati e del personale di cui all' da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-86