Art. 86

Art. 86

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In vigore dal 24 ago 1975
Personale per gli uffici di sorveglianza Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il contingente dai magistrati e del personale di cui all' da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.
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