Art. 76
In vigore dal 24 ago 1975
Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-76