Art. 72

In vigore dal 10 nov 2018
(Uffici locali di esecuzione penale esterna). 1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. 2. Gli uffici: a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza; b) svolgono le indagini socio-familiari ((e l'attività di osservazione del comportamento)) per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati; c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare; d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca; e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario; f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento.
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