Art. 44
In vigore dal 24 ago 1975
Nascite, matrimoni, decessi
Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.
La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia.
La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-44