Art. 44

Art. 44

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In vigore dal 24 ago 1975
Nascite, matrimoni, decessi Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto. La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia. La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-44